Sicurezza della persona (DPI)


DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell'attività lavorativa è previsto l'utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale.

DPI: cosa sono

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l'art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

"Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". 

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
  • essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l'utilizzo in contemporanea di più DPI; 
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:

  • indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
  • attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  • attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
  • materiali sportivi;
  • materiali per l'autodifesa o dissuasione;
  • apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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